LA NOSTRA STORIA

 

 

Il VESPA CLUB SANT’ELPIDIO A MARE inizia la sua storia nell’anno 2002, grazie

ad un gruppo d’amici, appassionati della MITICA VESPA. Un giorno uno dei soci

fondatori partecipò al RADUNO DI PAGLIARE DEL TRONTO scoprendo così

 l’esistenza di molti vespaclub

 

In seguito riportò la notizia agli amici e così partirono alla volta di un altro raduno

dove incontrarono il PRESIDENTE DEL VESPA CLUB ITALIA il quale diede tutte le informazioni necessarie per costituire il loro club. Nell’anno 2003 partì l’iscrizione ufficiale

e da quattro amici i soci passarono a 20, cominciando un’avventura piena d’entusiasmo e

voglia di conoscere e fare amicizia con altri club d’Italia.

Nel corso degli anni molte sono state le iniziative.

Sono stati organizzati:

 6 RADUNI NAZIONALI a SANT’ELPIDIO A MARE

AUDAX 500 KM nelle Marche

GIRO DEL FERMANO toccando 40 comuni.

Richiamando vespisti da tutta ITALIA.

Molti successi e soddisfazioni hanno creato  un gruppo affiatato e pieno di iniziative sempre

pronto a partecipare anche a manifestazioni locali. Ad oggi abbiamo raggiunto la soglia dei

239 soci.

 

 

 

LO STATUTO

 

ART.1 - DENOMINAZIONE

Viene costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Vespa

 Club Sant’Elpidio a Mare ” d’ora innanzi per brevità anche “Associazione”.

I colori sociali dell’associazione sono il blue e l’arancione.

ART. 2 - SEDE

L’Associazione ha sede in Sant’Elpidio a Mare (FM), piazza Brancadoro n. 8/A.

Potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo

ART. 3 – SCOPI E FINALITA’

L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale,

senza fini di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari

opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti anche in

modo indiretto o differito utili, avanzi di gestione nonché fondi di riserva.

In caso di liquidazione dell’associazione il patrimonio sociale dovrà essere

devoluto ad associazioni aventi analoghe finalità.

Scopo dell’Associazione è la promozione, la diffusione e la pratica, anche a

 scopo formativo, di attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo,

 sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale

 dei soci.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l’associazione potrà tra l’altro:

-          organizzare e/o partecipare a manifestazioni sportive motociclistiche

e di veicoli equiparati;

-          organizzare attività di turismo motociclistico a favore degli associati;

-          tutelare gli interessi degli utenti motociclisti;

-          promuovere ed organizzare attività per la sicurezza, educazione e

circolazione stradale anche attraverso l’organizzazione di conferenze,

convegni e seminari;

-          aderire in Italia e/o all’Estero ad associazioni il cui oggetto sociale

 sia compatibile con gli obiettivi e gli scopi che l’Associazione si è prefissa;

-          organizzare lotterie e sottoscrizioni a premi; qualsiasi gioco senza scopo di lucro; gare sportive; corsi e scuole inerenti e relativi alle attività sopra

descritte;

-          esercitare, in via strumentale e mai prevalente, qualsiasi altra attività

correlata agli scopi principali perseguiti ivi compresa l’organizzazione

 e la gestione di stand gastronomici a favore degli associati.

ART. 4 - DURATA

La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea degli associati.

ART. 5 – QUOTA ASSOCIATIVA

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da

 versare all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire o rinnovare la propria partecipazione alla stessa. L’adesione all’associazione

 non importa obbligo di ulteriori esborsi. E’ comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori.

Le somme versate dai soci per la tessera e per le quote associative non

sono rimborsabili in nessun caso e quindi neanche in caso di

scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso

 o di esclusione dalla stessa.

Le quote associative non sono rivalutabili nè sono trasmissibili a terzi.

ART. 6 – FONDO COMUNE

Il fondo comune dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dalle quote sociali versate dagli associati nella misura stabilita annualmente

dal Consiglio Direttivo,

- da eventuali contributi, donazioni di Enti pubblici e privati, di privati cittadini e

lasciti testamentari, nonché dalle donazioni ricevute da altre Associazioni dal

similare scopo sociale;

- da altri introiti derivanti dalle iniziative o dalle altre attività dell’Associazione.

 

 

ART. 7 - ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che condividano gli scopi dell’associazione partecipando attivamente alla stessa e fornendo un contributo

 fattivo di lavoro e di idee, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Gli associati si distinguono in:

- Soci fondatori, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione;

- Soci ordinari, che sono stati ammessi a far parte dell’Associazione, previa

domanda presentata al Consiglio Direttivo e versamento della quota sociale;

- Soci onorari, che sono stati ammessi a far parte dell’Associazione per essersi distinti per le loro particolari qualità personali e/o per particolari attività prestate a favore dell’Associazione

Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri derivanti dalla legge e dallo

Statuto, pertanto essi partecipano attivamente alla vita associativa mediante la fruizione dei servizi e delle iniziative offerte, mediante la partecipazione attiva alle assemblee ordinarie e straordinarie a qualsiasi titolo convocate e attraverso la loro elezione negli organi sociali.

Il diritto di voto e di eleggibilità negli organi sociali è riservato solo a coloro che

hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

Viene espressamente esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione.

ART. 8 - AMMISSIONE

Chi intende aderire all’associazione deve farne espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;

- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni e provvedere al rilascio della tessera sociale. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

All’atto dell’ammissione dovrà essere versata la quota associativa.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, hanno diritto:

- di frequentare i locali dell’Associazione;

- di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa:

- di fregiarsi del distintivo associativo;

- di ricevere la tessera, unico e solo documento comprovante la qualità di associato;

- di presentare proposte, reclami e richieste al consiglio direttivo;

- di intervenire, discutere, presentare proposte e se maggiorenne votare in sede di assemblea anche per l’approvazione  e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti  e per la elezione degli organi direttivi dell’associazione;

- di proporre candidature e, qualora maggiorenne, essere eletto per qualsiasi

carica sociale.

Con l’adesione ogni socio per consapevole accettazione assume l’obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e si impegna:

- al versamento della quota associativa annuale;

- a partecipare attivamente alla vita sociale;

- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle

deliberazioni prese dagli organi sociali;

- a non compiere atti contrari agli scopi associativi o comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’associazione

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde, oltre che per causa di morte, nei seguenti casi:

- recesso volontario comunicato per iscritto al consiglio direttivo;

- mancato rinnovo dell’iscrizione e versamento della quota sociale;

- esclusione.

Il provvedimento di esclusione è deciso dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ed è ratificato dall’Assemblea.

Il provvedimento di esclusione di un associato può essere emesso per i seguenti motivi:

- quando non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni

o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- quando, a seguito di invito, non provveda, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al pagamento delle quote sociali scadute a meno che la morosità dipenda da comprovato stato di necessità;

- quanto vi sono gravi motivi che possano arrecare danni morali o materiali all’Associazione.

I soci esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando

 una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. Negli altri casi di esclusione l’associato non può essere più riammesso.

ART. 11 - RENDICONTO

Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto

della gestione per l’esercizio sociale precedente che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e presentarlo all’assemblea.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei soci  nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.

L’eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% verrà accantonato al fondo di riserva;

- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere sportivo, culturale,

assistenziale connesse con l’attività istituzionale e per i nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

In nessun caso i residui attivi di bilancio potranno essere divisi tra gli associati,

 né direttamente, né indirettamente.

ART. 12 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’associazione:

a) L’assemblea degli associati;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

ART. 13 – L’ASSEMBLEA

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto ad un voto in assemblea e possono

farsi rappresentare da un altro associato. Ciascun associato non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all’assemblea coloro i quali siano colpiti

da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote

associative.

L’assemblea delibera soltanto sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da affiggersi nel locale della Sede Sociale almeno otto giorni prima della

data fissata per l’adunanza contenente l’indicazione dell’ordine del giorno,

del luogo, della data e dell’orario di svolgimento.

ART. 14 – L’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro

120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione

del rendiconto.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

L’Assemblea inoltre:

a)    delinea gli indirizzi generali dello svolgimento dell’attività associativa;

b)    provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo che restano in

 carica per tre anni;

c)    delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;

d)    ratifica i provvedimenti di espulsione emessi dal Consiglio Direttivo;

e)    delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale sottoposte

all’esame dal Consiglio Direttivo, nonché sulla responsabilità del

Consiglio direttivo:

ART. 15 – L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo

 reputi necessario oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un

terzo degli associati. Essa deve tenersi entro 30 giorni dalla data in cui

 viene richiesta.

L’assemblea straordinaria:

a)    delibera sulle modifiche dello Statuto;

a)    delibera sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione e

sulla devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;

ART. 16 – QUORUM

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza,

 da un’altra persona designata dall’Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell’assemblea, raccolte nell’apposito libro dei verbali,

devono restare depositate presso la sede dell’associazione a disposizione di

tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura

L’assemblea ordinaria e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero dei

presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti stessi.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando intervengono in proprio o per delega almeno un terzo degli Associati e delibera con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti.

Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno la

 metà  degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà degli Associati.

ART. 17 – MODALITA’ DI VOTO

Le votazioni dell’assemblea avvengono a scrutinio palese per alzata di mano in ossequio ai principi di trasparenza del rapporto associativo.

ART. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri, tutti nominati dall’Assemblea

 tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni ed i relativi membri sono rieleggibili.

Al suo interno viene eletto un Presidente, un Vice Presidente ed un  Segretario.

Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi

motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere

venuto a mancare. Il consigliere così nominato rimane in carica sino alla

prossima assemblea dei soci. Nei casi di dimissioni del Presidente

o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane

 in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione

e per la convocazione in seduta straordinaria dell’assemblea.

Quest’ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei

 successivi 30 giorni. Nel  caso di assenza definitiva del Presidente, le

 stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno

 o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno tre giorni prima dall’adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fata con un solo

 giorno di preavviso.

Dalla nomina a Consigliere o a Presidente non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.

ART. 19 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che

 ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quelli

che la Legge o lo Statuto riservano tassativamente all’Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- dirige e gestisce  l’associazione curando l’esecuzione delle delibere assembleari;

- delibera sulle domande di ammissione o recesso dei soci;

- delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare;

- predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ed i

  progetti per l’impiego dei residui di bilancio;

- amministra il patrimonio sociale;

- delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti;

- ratifica o respinge i provvedimenti di sua competenza emanati dal Presidente in caso eccezionale o di urgenza.

ART. 20 – DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza

della maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità

 dei voti prevale il voto del Presidente.

ART. 21 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione.

Al Presidente, o ad un suo delegato, spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni

ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione nominando all’uopo avvocati e procuratori alle liti.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività

 compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza,  il Presidente può anche provvedere su materie di

competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni nella

 prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

ART. 22 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza,

malattia p incompatibilità. In tutti questi casi il Vice Presidente è munito della rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

ART. 23 – IL SEGRETARIO

Il Segretario, che salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo funge anche

da Tesoriere, partecipa alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni di verbalizzante, redige i verbali dell’Associazione e li custodisce, tiene la contabilità, redige i bilanci dell’Associazione, riscuote i fondi delle quote

associative e può quietanzare ricevute per conto dell’Associazione medesima.

ART. 24 – SCIOGLIMENTO

L’Assemblea degli associati, con le maggioranze rafforzate richieste dal presente Statuto, dichiara lo scioglimento dell’Associazione quando lo scopo è divenuto impossibile e negli altri casi stabiliti dalla Legge.

Nomina inoltre uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri.

Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, scelta dall’Assemblea all’atto della delibera di scioglimento.

ART. 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia relativa al presente Statuto o comunque relativa alla vita dell’Associazione sarà devoluta ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Fermo.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, le parti fanno riferimento

 alle norme regolanti la materia contenute nel libro I , e nel libro V del Codice Civile.

 

Il presente Statuto, redatto dall’Assemblea Costituente, è composto da n. 26

 articoli dattiloscritti su sette pagine, viene approvato all’unanimità degli associati

nella seduta del 12/01/2010 alle ore 23:00.

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
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